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Esonero contributivo decreto "Agosto": nuove istruzioni

Arrivano dall’Inps, con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, nuove istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, introdotto dal decreto “Agosto” n. 104/2020 convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’Istituto si sofferma sulla richiesta di autorizzazione e sulla corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens. I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento entro il 31 dicembre 2020, dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano: le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola; la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente; l’importo dell’esonero. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Inps precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. L’Istituto fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, salvo nei casi in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva. Fornite infine nel messaggio precise istruzioni operative sull’esonero contributivo e in particolare sull’esposizione nei flussi Uniemens. L’Istituto specifica che le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Pubblicato in INPS

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